Editorial Policies

Focus and Scope

Focus and Scope

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto nascono dall'attività delle Cattedre di Storia ed Istituzioni del diritto romano, di Diritto romano e di Fondamenti del diritto europeo attive presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Si tratta di una rivista a cadenza annuale, la cui pubblicazione cartacea è sin dal primo volume affidata alle Edizioni Grifo (Lecce). Le è attribuita la Fascia A sia per l’intera Area 12 (Scienze giuridiche) che per l’area 10/D1 (Storia antica).  Direttrice responsabile dei Quaderni Lupiensi è la Prof. Francesca Lamberti, Ordinaria di Diritto romano e diritti dell'antichità presso l'Università del Salento.

La rivista è dotata di un comitato scientifico di altissimo prestigio internazionale, si fonda su un sistema di revisione double blind dei lavori che vi vengono accolti (i referee non conoscono l’identità dell’Autore e all’Autore è sconosciuta l’identità dei referee cui è affidata la valutazione), e contempla la presenza di abstract e parole-chiave a corredo degli articoli stessi. La vocazione transnazionale e interdisciplinare della rivista è manifesta sia per via del livello internazionale degli studiosi che ne compongono la Direzione e il Comitato Editoriale, che per quanto attiene al profilo dei componenti il Comitato scientifico, sia - ovviamente – in considerazione della diversa provenienza internazionale di molti degli autori i cui lavori sono di volta in volta accolti nei Quaderni Lupiensi. Nell'impianto si è scelta una linea volutamente 'tradizionale', con una strutturazione in tre sezioni di massima ("Contributi", "Discussioni", "Resoconti"). In alcune annate compaiono anche altre sezioni, in connessione con esigenze particolari legate allo specifico volume e alla relativa annualità.

La rivista nasce su iniziativa di docenti di diritto romano e diritti dell'antichità. Ciò nondimeno accoglie altresì lavori  di storia antica (sia greca che romana) che riservino una peculiare attenzione a profili giuridici, di storia e diritto medievale, moderno e contemporaneo, di storia economica e politica, ed eventuali lavori di impianto comparatistico e giuspositivistico. I Quaderni Lupiensi si iscrivono nel solco di una tradizione consolidata di riviste storico-giuridiche, e si propongono di coniugare profili tipici della disciplina romanistica con l'apertura a saperi 'vicini', nell'ottica di un sempre più intenso dialogo interdisciplinare.

 

Section Policies

Versione Completa

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Publication Frequency

La rivista ha periodicità annuale.

 

Open Access Policy

This publication provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Codice Etico

CODICE ETICO

estratto dallo Statuto dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

PREAMBOLO

I Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto (di seguito denominati Rivista) promuovono lo studio dello sviluppo della civiltà giuridica e favoriscono la ricerca libera e accademica nonché la diffusione internazionale della conoscenza della storia del diritto e, in particolare, dell’esperienza giuridica nel mondo antico e della tradizione romanistica.

La Rivista, dotata di un codice ISSN (International Standard Serial Number), si dichiara sottoposta a valutazione da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR).

La Rivista è di proprietà dell’Università del Salento, ma non è espressione di alcun organismo istituzionale. Nell’ambito della propria attività si avvale di studiosi di prestigio nella comunità scientifica internazionale senza distinzione di razza, cittadinanza, religione, sesso, orientamento scientifico, accademico, politico e sessuale.

La Rivista favorisce altresì la formazione dei giovani studiosi nelle discipline storico-giuridiche offrendo loro occasioni di dialogo scientifico e di crescita culturale e professionale.

 

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CAPO I

STRUTTURA DELLA RIVISTA

 

Articolo 1

Organi e periodicità

  1. Gli organi della Rivista sono:

a)     La Direttrice / Il Direttore;

b)     Il Comitato scientifico;

c)     Il Comitato editoriale.

  1. La Redazione è composta dal/la Direttore / Direttrice e  dal Comitato editoriale.
  2. Non più del 40% dei componenti degli organi della Rivista può essere individuato tra studiose/i affiliate/i alla medesima Università e/o Ente e Istituto di ricerca e non oltre il 20% può essere individuato tra accademiche e accademici in quiescenza.
  3. La Rivista è annuale e a ‘formazione progressiva’: le pubblicazioni possono essere inserite nel sito in corso d’anno.
  4. È garantita la pubblicazione cartacea di ciascuna annata.

 

Articolo 2

La Direttrice / Il Direttore

  1. La Direttrice / Il Direttore viene designato dalla Direttrice / dal Direttore in carica, o, in difetto, dal Comitato scientifico tra i Professori di prima fascia di discipline storico-giuridiche.
  2. La Direttrice / Il Direttore designata/o entra in carica con la sua accettazione e in virtù degli adempimenti di legge relativi alla pubblicità della sua nomina.
  3. La Direttrice / Il Direttore resta in carica a tempo indeterminato, ancorché sia fuoriuscita/o dai ruoli della docenza universitaria.
  4. La Direttrice / Il Direttore può rassegnare in ogni momento le sue dimissioni, dandone comunicazione sia al Comitato editoriale sia all’Editore, e queste non possono essere respinte. La Direttrice / Il Direttore dimissionaria/o cessa dalle sue funzioni per effetto dell’espletamento degli oneri pubblicitari previsti dalla Legge.
  5. La Direttrice / Il Direttore non è legata/o da vincoli di mandato né al Proprietario, né all’Editore, al Comitato scientifico o al Comitato editoriale.
  6. La Direttrice / Il Direttore non può essere destituita/o, se non per suo impedimento permanente dai componenti del Comitato editoriale.
  7. La Direttrice / Il Direttore è legalmente responsabile della Rivista che solo da lei/lui viene in ogni momento rappresentata. La Direttrice / Il Direttore può delegare tutte o parte delle sue funzioni a un terzo che assume con lei/lui la responsabilità e la rappresentanza della Rivista.
  8. La Direttrice / Il Direttore cura la linea editoriale della Rivista e ne indirizza la ricerca.
  9. La Direttrice / Il Direttore, sentito il Comitato editoriale, coopta le/i componenti del Comitato scientifico e del Comitato editoriale.

10.  La Direttrice / Il Direttore presiede le riunioni di Redazione.

11.  La Direttrice / Il Direttore può in ogni momento rifiutare la pubblicazione delle opere che siano state offerte alla Rivista.

 

Articolo 3

Comitato scientifico

  1. Le/i componenti del Comitato scientifico sono cooptate/i tra studiose/i di elevato e riconosciuto prestigio internazionale nell’ambito delle discipline storiche e giuridiche, affiliate/i a Università e/o a qualificati Enti e Istituti di ricerca.
  2. Un cospicuo numero delle/i componenti del Comitato scientifico deve essere individuato tra studiose/i straniere/i.
  3. Le/i componenti del Comitato scientifico svolgono, là dove ne siano richiesti dalla Direttrice / dal Direttore, funzioni consultive.
  4. Alle/i componenti del Comitato scientifico spetta la scelta della Direttrice / del Direttore quando questi sia cessato dalle funzioni senza aver designato il successore.

 

Articolo 4

Comitato editoriale

  1. Le/i componenti del Comitato editoriale sono cooptate/i tra studiose/i di discipline storiche e giuridiche, sentito lo stesso Comitato editoriale.
  2. Almeno la metà dei componenti del Comitato editoriale deve essere composta da studiose/i affiliate/i all’Università o ad altri qualificati Enti e Istituti di ricerca.
  3. Il Comitato editoriale viene convocato dalla Direttrice / dal Direttore ogni volta che ne sia ravvisata l’opportunità.
  4. Le/I componenti del Comitato editoriale collaborano con la Direttrice / il Direttore fornendole/gli assistenza editoriale nella cura delle Sezioni in cui si articola la Rivista, nella selezione delle opere pubblicabili, nell’individuazione dei Referee secondo il disposto dell’articolo 13 dello Statuto, coadiuvandola/lo nella realizzazione della linea editoriale e curando con lei/lui l’uniforme osservanza delle norme redazionali pubblicate sul sito. Essi svolgono attività consultiva ogni volta che ne siano richiesti ed esercitano le loro funzioni sulla base di una condivisa attribuzione di compiti e responsabilità.
  5. Le/I componenti del Comitato editoriale osservano la più scrupolosa riservatezza sulle questioni affrontate in Redazione e non ne trattano se non in occasione delle riunioni all’uopo convocate o nell’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla Direttrice / dal Direttore.
  6. Ciascuna / ciascun componente del Comitato editoriale deve astenersi dal prendere parte a qualsiasi processo deliberativo che la/lo esponga a conflitti d’interesse.
  7. In mancanza della Direttrice / del Direttore, e in assenza di designazione, la/il componente anagraficamente più anziana/o del Comitato editoriale consulta, senza indugio e non oltre quindici giorni, il Comitato scientifico per la nomina della nuova Direttrice / del nuovo Direttore a termini dell’articolo 2 comma 1. A tal fine questi invita ciascun/una componente del Comitato scientifico a esprimere entro i successivi quindici giorni il proprio gradimento in favore di una Professoressa / Professore di prima fascia di discipline storico-giuridiche, e individua quello su cui converge la maggioranza delle preferenze delle/i componenti del Comitato scientifico, indicandone il nome all’Editore e al Comitato editoriale che verifica la correttezza dell’individuazione. La consultazione deve concludersi entro trenta giorni dal suo avvio. In caso di inerzia del/la componente anagraficamente più anziano/a del Comitato editoriale, il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento si sostituisce alle sue funzioni, per i relativi adempimenti, su impulso di qualsiasi membro del medesimo Comitato.

Articolo 5

Sezioni

  1. Salva la libera collocazione dei testi in Sezioni straordinarie, la Rivista è composta dalle seguenti Sezioni ordinarie:

a)     Contributi;

b)     Discussioni;

c)     Libri pervenuti alla redazione;

d)     Resoconti;

e)     Abstract.

  1. Le Sezioni sono abitualmente precedute dall’Editoriale redatto dalla Direttrice / dal Direttore.
  2. La Direttrice / Il Direttore, sentito il Comitato editoriale, può adottare in ogni momento una differente linea editoriale. Non occorre a tal fine la modifica delle disposizioni dello Statuto.

 

Articolo 6

Contributi

  1. Nella sezione Contributi sono raccolti saggi di estensione tendenzialmente contenuta tra 9.000 e 90.000 caratteri, dotati di apprezzabile pregio scientifico per essere caratterizzati da un approfondito e accurato confronto critico con la letteratura di settore, nonché da una puntuale ricerca e una coerente analisi esegetica delle fonti, e che siano ritenuti utili al progresso delle discipline storiche e giuridiche in ragione della rilevanza della trattazione e del suo apporto innovativo.
  2. La Redazione cura che tendenzialmente ogni anno almeno uno dei Contributi sia di un’Autrice / un Autore straniera/o od operante stabilmente all’estero.
  3. La Redazione cura che tendenzialmente ogni anno almeno uno dei Contributi sia redatto in una lingua diversa dall’italiano.

 

Articolo 7

Discussioni

  1. Nella sezione Discussioni sono raccolte analisi critiche di opere di rilevante interesse scientifico e di recente pubblicazione individuate e proposte a tal fine dal Comitato editoriale o da suoi delegati a studiosi in possesso di particolari competenze sugli argomenti trattati nell’opera discussa.
  2. Le Discussioni devono essere tendenzialmente contenute tra 9.000 e 30.000 caratteri e sono pubblicate con titolo autonomo.

 

Articolo 8

Libri pervenuti alla Redazione

  1. Nella sezione Libri pervenuti alla Redazione sono segnalate opere di interesse scientifico e di recente pubblicazione mediante l’indicazione bibliografica eventualmente corredata da un’analisi critica tendenzialmente contenuta in 3.000 caratteri.

Articolo 9

Resoconti

  1. Nella sezione Resoconti sono pubblicate le informazioni relative al progresso scientifico o ai risultati raggiunti o esposti in occasione di recenti convegni o seminari degni di nota, e si dà conto degli eventi particolarmente rilevanti nel panorama scientifico e accademico di interesse per la Rivista.
  2. I Resoconti devono essere di estensione tendenzialmente contenuta entro i 30.000 caratteri.

 

Articolo 10

Strumenti di consultazione

  1. La Redazione adotta strumenti di consultazione della Rivista che ne garantiscano ampia diffusione in Italia e all’estero. A tal fine, ogni Contributo viene corredato a) da un abstract in lingua inglese, b) da un abstract redatto in italiano, e c) da due brevi elenchi di parole-chiave di rinvio al saggio, redatti nelle lingue degli abstract.
  2. Al fine di favorirne la diffusione in Italia e all’estero, la Redazione promuove le attività della Rivista presso la Comunità scientifica.

Articolo 11

Sede

  1. La Sede della Rivista è incardinata presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
  2. La Redazione può riunirsi anche in una sede diversa dall’Università del Salento. Sono ammesse anche modalità di riunione telematica.

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CAPO II

PUBBLICAZIONI

Articolo 12

Responsabilità scientifica degli Autori

  1. La Rivista promuove la libertà di ricerca delle Autrici / degli Autori che sono gli unici responsabili morali delle opere edite.
  2. Non possono essere pubblicate opere in forma anonima né contributi di più Autrici / Autori senza indicazione espressa delle parti attribuibili congiuntamente o disgiuntamente a ciascuno di loro.
  3. È tutelata la pubblicazione sotto pseudonimo.
  4. La pubblicazione dei Contributi, delle Discussioni, delle segnalazioni dei Libri pervenuti alla redazione e degli abstract non implica in alcun modo l’adesione al loro contenuto da parte dell’Editore e del Proprietario della Rivista né della Direttrice / del Direttore, del Comitato scientifico e di quello editoriale. La Redazione sorveglia sulla correttezza del metodo d’indagine, garantendo la scrupolosa osservanza dei criteri di ricerca comunemente accolti dalla Comunità scientifica internazionale degli storici del diritto.
  5. Le Autrici / gli Autori garantiscono l’integrale originalità dell’opera, e rispettano la normativa sovranazionale, internazionale e italiana del diritto d’autore e del copyright. Eventuali violazioni dell’integrità scientifica delle opere, anche sulla base di segnalazioni esterne portate all’attenzione della Rivista, saranno messe a conoscenza della Redazione che potrà assumere i più opportuni provvedimenti, come la pubblicazione di note informative, di rettifica o replica, lettere all’Editore ecc., non esclusa, se del caso, la segnalazione all’Autorità giudiziaria. La Direzione, in ogni caso, favorisce la pubblicità del dibattito successivo alla pubblicazione e valuta se un’opera pubblicata nella Rivista possa dar luogo a uno specifico dibattito nella Comunità scientifica per promuovere contributi dedicati al tema o, se del caso, sezioni straordinarie diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) dell’articolo 5 comma 1 dello Statuto. In tal caso, la Redazione vigila che le opere si presentino come studi o note di riflessione sviluppate a seguito della critica di un’altra ricerca.
  6. Le Autrici / gli Autori cedono all’Editore i diritti d’utilizzazione connessi al diritto d’autore sulle opere pubblicate nella Rivista, ma ne conservano i diritti morali. Le Autrici / gli Autori possono diffondere e pubblicare su web, per sole finalità scientifiche e comunque estranee a scopi di commercio o di lucro, gli estratti della Rivista che riproducono le proprie opere, curando tuttavia che sia resa sempre nota la collocazione editoriale in Rivista.
  7. Se intendono riprodurre immagini, le Autrici / gli Autori assicurano di averne diritto e mettono a disposizione della Rivista e dell’Editore tutte le autorizzazioni che siano richieste dall’ordinamento.
  8. Le Autrici / gli Autori si avvalgono della Rivista esclusivamente per finalità scientifiche, nel rispetto della dignità della persona, nonché delle libertà, dell’onore, del decoro e della reputazione che appartengono a essa.
  9. Le Autrici / gli Autori sono tenuti a indicare le eventuali fonti di sostegno finanziario ai loro studi.

10.  Nessun componente della Redazione può avvalersi dei risultati scientifici appresi attraverso un’opera inedita conosciuta in ragione delle sue funzioni, se non dopo esserne stato autorizzato dalla Autrice / dall’Autore.

 

Articolo 13

Giudizio di revisione

  1. Al fine di favorire la libertà della ricerca nel rispetto delle metodologie maggiormente accreditate nella Comunità scientifica internazionale, la Direttrice / il Direttore, sentito il Comitato editoriale, sottopone in forma anonima a doppio cieco (double blind) le opere indicate nell’articolo 6 dello Statuto, al giudizio (peer-review) di due revisori (Referee) individuati tra studiose/i italiane/i e straniere/i che si siano autorevolmente occupate/i di temi analoghi o contigui, al fine di ricevere, secondo parametri standardizzati, un giudizio motivato. Almeno uno di essi deve essere estraneo a qualsiasi organo della Rivista. In ogni caso, i Referee nell’esercizio delle proprie funzioni rispondono solo alla propria coscienza.
  2. Il Comitato editoriale garantisce l’indipendenza del giudizio dei Referee dalla Rivista, sorvegliando che la loro individuazione sia compiuta in modo trasparente e in assenza di conflitti di interesse e di ogni altra causa d’incompatibilità disciplinata a norma dell’articolo 14 dello Statuto.
  3. Ad eccezione di quanto previsto dal comma secondo dell’articolo 14 dello Statuto, possono essere editi nella sezione Contributi della Rivista solo i saggi che abbiano superato il giudizio di idoneità da parte di almeno due Referee all’uopo individuati a termini dei commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. Ciascun Referee esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, un giudizio motivato sulla base di un modello all’uopo offerto dalla Direttrice / dal Direttore, in seno al quale evidenzia il suo parere a) favorevole alla pubblicazione; b) favorevole alla pubblicazione previa revisione; c) sfavorevole alla pubblicazione. Su istanza del Referee, il termine per la consegna del giudizio di revisione può essere prorogato dalla Direttrice / dal Direttore, salvo che ciò non costituisca l’unico impedimento alla pubblicazione del Contributo nel fascicolo per il quale è stato consegnato.
  5. Il giudizio dei Referee concerne la correttezza, la completezza e la rilevanza dei saggi, in considerazione dei seguenti parametri: a) metodo di indagine; b) coerenza e rigore nell’analisi esegetica delle fonti; c) confronto critico con la letteratura; d) congruenza e originalità dei risultati raggiunti; e) chiarezza espositiva.
  6. Possono ricevere giudizio favorevole alla pubblicazione solo i saggi che presentino un ampio livello di approfondimento delle tematiche trattate, dando prova di una disamina critica, puntuale e accurata delle fonti e della bibliografia di rilievo.
  7. Qualora entrambi i Referee abbiano espresso parere sfavorevole alla pubblicazione, la Direttrice / il Direttore esclude senz’altro il saggio, che non può più essere riproposto alla Rivista per il medesimo fascicolo né candidato per un’annata successiva senza essere stato rielaborato in modo approfondito.
  8. Qualora i Referee abbiano espresso parere discorde sulla dignità di stampa del contributo (l’uno favorevole alla pubblicazione ancorché previa revisione e l’altro sfavorevole), la Direttrice / il Direttore sottopone il saggio a un terzo Referee che abbia i requisiti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, curando tuttavia che l’Autrice / l’Autore abbia potuto tener conto delle integrazioni e delle modifiche eventualmente suggerite dal Referee che abbia espresso parere favorevole previa revisione.
  9. Se il terzo Referee, interrogato nelle ipotesi indicate nel comma 8 del presente articolo e con le modalità indicate nel comma 4, esprime parere sfavorevole alla pubblicazione, il saggio non può essere pubblicato e non può essere riproposto alla Rivista per lo stesso fascicolo né candidato per un’annata successiva senza essere stato rielaborato in modo approfondito.

10.  Se due Referee esprimono parere favorevole alla pubblicazione suggerendo integrazioni e modifiche sostanzialmente coincidenti, il saggio non può essere pubblicato se non dopo che l’Autrice / l’Autore le abbia apportate.

11.  La Direttrice / Il Direttore può sottoporre un saggio al giudizio di revisione di un componente del Comitato editoriale che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo. A tal fine sente il parere del Comitato editoriale che verifica l’insussistenza di conflitti d’interesse o delle altre ipotesi di incompatibilità disciplinate all’articolo 13 dello Statuto. Colei/Colui che sia stata/o proposta/o per la peer-review non può assistere ai lavori redazionali in argomento, e non può intervenire su di esso nelle discussioni in Redazione neanche dopo che abbia declinato l’incarico o questo non gli sia stato affidato. In ogni caso deve astenersi dal prendere ulteriori posizioni sul contributo intorno al quale abbia espresso la peer-review e non può suggerire ulteriori Referee qualora ciò si renda necessario a termini del comma 8 del presente articolo. La Redazione osserva la più scrupolosa riservatezza sul nome dell’Autrice / dell’Autore fino a che non siano stati consegnati entrambi i giudizi di revisione.

12.  La Direttrice / Il Direttore può proporre la pubblicazione in Rivista di uno studio proprio o di un componente del Comitato editoriale.

13.  La Direttrice / Il Direttore che abbia proposto al Comitato editoriale la pubblicazione di un proprio contributo deve astenersi dall’indicare i nomi dei revisori, che devono essere scelti dalla maggioranza dei componenti del Comitato editoriale. La richiesta di revisione al Referee proposto dal Comitato editoriale deve essere nondimeno formulata dalla Direttrice / dal Direttore nelle ordinarie forme dell’anonimato, indicate al comma 1 del presente articolo.

14.  La Direttrice / Il Direttore che abbia proposto al Comitato editoriale la pubblicazione di un contributo di un componente del Comitato editoriale invita l’Autrice / l’Autore ad allontanarsi dalla riunione di Redazione finché non sia stata deliberata l’individuazione dei Referee. In ogni caso la/il componente del Comitato editoriale che abbia proposto alla Direttrice / al Direttore la pubblicazione di un proprio contributo non può influenzare nessuna deliberazione che lo riguardi.

15.  La Direttrice / Il Direttore e le / i componenti del Comitato editoriale sono tenuti alla riservatezza, e non possono divulgare il giudizio del revisore eccetto che per le ragioni individuate dall’ordinamento. La Direttrice / Il Direttore e il Comitato editoriale sono invece tenuti a trasmettere senza indugio all’Autore il giudizio di revisione assicurandone l’anonimato.

16.  La Direttrice / Il Direttore e le / i componenti del Comitato scientifico non possono in alcun modo influenzare il giudizio di revisione, salva restando la possibilità che uno di loro svolga funzioni di Referee a termini del comma 11 del presente articolo.

17.  La Direttrice / Il Direttore assicura che i Referee assumano l’impegno a non divulgare neanche in parte i risultati non pubblicati, conosciuti in occasione dell’esercizio delle loro funzioni e a non avvalersi in alcun modo dei risultati scientifici appresi in tale qualità prima che siano decorsi due anni dalla consegna della peer-review e non senza aver indicato le ragioni della loro conoscenza.

18.  La Direttrice / Il Direttore assicura che i Referee assumano l’impegno a rendere la dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitti d’interesse o altri casi di incompatibilità dell’incarico di revisione contemplate dallo Statuto e di rimettere senza indugio il compito loro affidato al verificarsi di uno di essi, dichiarandone la ragione.

 

Articolo 14

Incompatibilità all’incarico di revisione

  1. Non può essere assegnato il giudizio di revisione a una studiosa / uno studioso che, per quanto sia noto alla Redazione, coltivi abitualmente rapporti scientifici con l’Autrice / l’Autore per la comune affiliazione alla medesima Università ovvero allo stesso Ente o Istituto di ricerca.
  2. In ogni caso non può svolgere funzioni di Referee su un’opera:

a)     Chiunque abbia già espresso una peer-review su di essa, anche per una rivista diversa, ancorché l’Autrice / l’Autore ne abbia modificata o integrata una parte;

b)     Chiunque l’abbia già conosciuta, anche in fase di preparazione, in modo tale da aver già maturato un giudizio su di essa;

c)     Chiunque abbia contribuito, anche solo indirettamente, alla sua composizione;

d)     Chiunque abbia avuto occasione di conoscere il giudizio di un diverso Referee su di essa, anche per la sua partecipazione a organi direttivi di diverse riviste;

e)     Chiunque sia stato condannato con statuizione definitiva dell’Autorità giurisdizionale per un titolo di reato contro la fede pubblica o il diritto d’autore, salva diversa determinazione della Direttrice / del Direttore previo parere favorevole dal Comitato editoriale;

f)      Chiunque preveda di partecipare nel corso del biennio successivo a progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi su temi analoghi a quello affrontato dall’Autrice / dall’Autore;

g)     Chiunque, avendo già svolto funzioni di Referee per la Rivista, abbia violato l’impegno assunto con la Direttrice / il Direttore indicati al comma 17 dell’articolo 13;

h)     Chiunque, nel raccogliere l’incarico di Referee per una rivista scientifica, abbia omesso di indicare ragioni di incompatibilità al fine di non esserne dispensato, ovvero lo abbia comunque portato a termine dopo averne appresa la sopravvenienza.

Articolo 15

Pubblicazioni esentate dal giudizio di revisione

  1. Non sono sottoposte a peer-review le pubblicazioni collocate sotto le rubriche della Rivista 1) Discussioni, 2) Libri pervenuti alla Redazione, 3) Resoconti, 4) Abstract, e in genere ogni altra sezione estranea alla Sezione intitolata Contributi.
  2. Sentito il Comitato editoriale, la Direttrice / il Direttore può eccezionalmente pubblicare nella Sezione Contributi, senza necessità di richiedere il parere dei Referee, opere già edite e opere inedite di studiosi di chiara fama. La Direttrice / Il Direttore ne segnala la circostanza, motivando la dispensa in una nota nella prima pagina del contributo.

Articolo 16

Opere in Collana

  1. Si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto anche alla pubblicazione di opere nella Collana «Iuridica Historica».
  2. Sono dispensate dall’osservanza delle disposizioni del presente Capo le raccolte di scritti già editi e le ristampe, ancorché parzialmente riviste o corrette. La Direttrice / Il Direttore ne segnala adeguatamente la circostanza.

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CAPO III

RELAZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 17

Autonomia e indipendenza

  1. La Rivista è autonoma e indipendente da qualsiasi Istituzione, pubblica e privata. I componenti dei suoi organi direttivi, pur essendo tratti in misura largamente prevalente dalle Università o altri qualificati Enti di ricerca italiani e stranieri, operano in piena autonomia di giudizio e si professano moralmente e giuridicamente liberi nell’esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dal proprio ruolo nella società civile e nelle istituzioni, impegnandosi a rimettere ogni incarico assunto per la Rivista non appena versino in conflitto di interessi.
  2. La Rivista rende sempre noti i suoi mezzi di finanziamento.
  3. Le Autrici / gli Autori, pur essendo tratti in misura largamente prevalente dalle Università o altri qualificati Enti di ricerca italiani e stranieri non possono rappresentare le istituzioni di appartenenza se non nella Sezione Resoconti o in Sezioni straordinarie. La Rivista ne tutela la libertà di ricerca e di pensiero e, assicurandone l’indipendenza dai suoi stessi organi direttivi e dalle loro istituzioni di appartenenza, garantisce il pieno esercizio della più ampia libertà di espressione nei modi e nei limiti stabiliti dall’ordinamento.

 

Articolo 18

Rapporti con il Proprietario e con l’Editore

  1. Gli Organi della Rivista operano in piena autonomia dal Proprietario e dall’Editore, da cui essi sono assistiti esclusivamente nei casi e nei modi disciplinati nello Statuto.
  2. Gli Organi della Rivista garantiscono l’assenza di conflitti di interesse e la completa indipendenza di giudizio dei suoi Referee dal Proprietario e dall’Editore, a cui essi sono tenuti segreti, ove non sia diversamente richiesto dall’ordinamento.
  3. L’Editore assicura la più ampia diffusione della Rivista in Italia e all’estero, promuovendone anche la consultazione sul web.

Articolo 19

Rapporti con le riviste scientifiche

  1. La Rivista incoraggia il dialogo interdisciplinare e il confronto scientifico nell’editoria.
  2. La Rivista favorisce la collaborazione con le altre riviste scientifiche per il progresso delle discipline storiche e giuridiche. A tal fine promuove l’affermazione di criteri uniformi per la valutazione dell’impatto scientifico delle pubblicazioni nell’ambito delle Comunità scientifiche internazionali di riferimento.

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CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Efficacia dello Statuto

  1. Lo Statuto viene dettato dalla Direttrice / dal Direttore e approvato dal Comitato editoriale.
  2. La Direttrice / Il Direttore, il Comitato editoriale e l’Editore si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a dare immediata attuazione allo Statuto e sorvegliano sulla sua puntuale osservanza, vigilando scrupolosamente sul costante rispetto degli aspetti etici delle pratiche di ricerca.

Articolo 21

Modifiche allo Statuto

  1. Le disposizioni dello Statuto non possono essere modificate se non dalla Direttrice / dal Direttore, assunto il parere favorevole del Comitato editoriale.
  2. Le modifiche allo Statuto non sono efficaci prima della loro pubblicazione.



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e-ISSN: 2240-2772